Sentenza 243/2005 (ECLI:IT:COST:2005:243)
Massima numero 29475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Titolo
SENT. 243/05 B. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA - PROSPETTAZIONE CONTRADDITTORIA DI QUESTIONE SOLLEVATA PER FINALITÀ INTERPRETATIVE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/05 B. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO NELLA MATERIA DELLA TUTELA DELLA CONCORRENZA - PROSPETTAZIONE CONTRADDITTORIA DI QUESTIONE SOLLEVATA PER FINALITÀ INTERPRETATIVE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, per carenza dei requisiti di chiarezza ed univocità del quesito, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente prospetta tale questione in modo contraddittorio, ritenendo possibili due distinte e contrapposte letture del parametro costituzionale considerato, senza peraltro risolvere tale antinomia ermeneutica attraverso una scelta argomentata; ed, anzi, sollevando la questione essenzialmente ai fini dello scioglimento dell'alternativa stessa.
E’ inammissibile, per carenza dei requisiti di chiarezza ed univocità del quesito, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente prospetta tale questione in modo contraddittorio, ritenendo possibili due distinte e contrapposte letture del parametro costituzionale considerato, senza peraltro risolvere tale antinomia ermeneutica attraverso una scelta argomentata; ed, anzi, sollevando la questione essenzialmente ai fini dello scioglimento dell'alternativa stessa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
28/12/1999
n. 62
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte