Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2022; Decisione del
19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano casa, quali interpretati da un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressamente richiamato dalla norma impugnata - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano casa, quali interpretati da un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressamente richiamato dalla norma impugnata - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. "Piano casa", consentiti ai sensi all'art. 3 t.u. edilizia «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021». La disposizione impugnata dal Governo interpreta l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, il quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», nel senso che il regime più rigoroso degli interventi di ristrutturazione edilizia si applica solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opera la regola meno restrittiva che fa rientrare nella «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tal modo, la scelta regionale - richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa contenuta in un atto amministrativo che, in contrasto con i canoni ermeneutici, restringe il significato della norma statale - opera in uno spazio di disciplina riservato allo Stato, ambito in cui non è consentito alla Regione di irrigidire nelle forme della legge la definizione di categorie di interventi che il legislatore ha già regolato; e ciò nemmeno nel caso in cui la soluzione da essa adottata sia già desumibile dall'applicazione in concreto della disciplina statale, essendo assorbente il rilievo per cui dette scelte non possono che essere rimesse al legislatore statale, per evidenti esigenze di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. 35944).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. "Piano casa", consentiti ai sensi all'art. 3 t.u. edilizia «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021». La disposizione impugnata dal Governo interpreta l'art. 3, comma 1, lett. d), t.u. edilizia, il quale esprime un principio fondamentale della materia «governo del territorio», nel senso che il regime più rigoroso degli interventi di ristrutturazione edilizia si applica solo a una categoria di immobili tutelati (quelli sottoposti a un vincolo puntuale), mentre per gli altri (immobili ubicati in aree vincolate, ma senza pregio) opera la regola meno restrittiva che fa rientrare nella «ristrutturazione edilizia» la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tal modo, la scelta regionale - richiamando nella disposizione impugnata la soluzione interpretativa contenuta in un atto amministrativo che, in contrasto con i canoni ermeneutici, restringe il significato della norma statale - opera in uno spazio di disciplina riservato allo Stato, ambito in cui non è consentito alla Regione di irrigidire nelle forme della legge la definizione di categorie di interventi che il legislatore ha già regolato; e ciò nemmeno nel caso in cui la soluzione da essa adottata sia già desumibile dall'applicazione in concreto della disciplina statale, essendo assorbente il rilievo per cui dette scelte non possono che essere rimesse al legislatore statale, per evidenti esigenze di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale. (Precedenti: S. 282/2016 - mass. 39408; S. 231/2016 - mass. 39093; S. 233/2015 - mass. 38605; S. 259/2014 - mass. 38170; S. 309/2011 - mass. 35944).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2021
n. 39
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 3
co. 1 lett. d)