Sentenza 243/2005 (ECLI:IT:COST:2005:243)
Massima numero 29476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29474  29475  29477


Titolo
SENT. 243/05 C. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA COMUNI, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle Province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata, con riferimento all’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento tra Comuni ubicati in zone montane, litoranee, lacuali e termali e quei Comuni che, pur potendo vantare il carattere prevalentemente turistico delle rispettive economie, si trovino diversamente ubicati. Infatti, rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione finalizzata a differenziare, sulla base di criteri generali, la composita realtà territoriale, ai fini dell'attribuzione di specifiche qualificazioni della stessa, sia pure con il consueto, generale limite della non palese arbitrarietà ed irragionevolezza. D'altra parte, «essendo qualsiasi disciplina destinata, per sua stessa natura, ad introdurre regole e, dunque, ad operare distinzioni, qualunque normativa positiva finisce per risultare necessariamente destinata ad introdurre, nel sistema, fattori di differenziazione» (v. sentenza n. 89 del 1996). Ne consegue che l'apodittica censura circa la disparità di trattamento tra Comuni, avanzata dal rimettente, omette di considerare che i criteri dettati dalla norma – per il riferimento ad una collocazione del territorio comunale in zone, quali quelle montane, litoranee, lacuali e termali, certamente rivelatrici di una vocazione turistica; nonché per il valore attribuito, nel medesimo senso, ad una significativa ricettività alberghiera – non soltanto non risultano discriminatori o arbitrari, ma neppure appaiono improntati ad una intrinseca palese irragionevolezza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  28/12/1999  n. 62  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte