Sentenza 243/2005 (ECLI:IT:COST:2005:243)
Massima numero 29477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Titolo
SENT. 243/05 D. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI PROPORZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 243/05 D. REGIONE VENETO - COMMERCIO - DEROGHE AGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI - COMUNE AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA - DELEGA ALLE PROVINCE PER L’INDIVIDUAZIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E DI PROPORZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Infatti, Questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – richiamato dal rimettente unitamente a quello, di non chiara prospettazione, di «proporzionalità dell'azione amministrativa» – non può essere invocato se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. Nel caso in esame i limiti imposti alla discrezionalità del legislatore dall'art. 97 Cost. non sono stati superati, atteso che la disciplina legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare manifestamente irragionevole.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2 della legge della Regione Veneto 28 dicembre 1999, n. 62, che fissa, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i criteri per la individuazione – da parte delle province, cui tale funzione è delegata dall'art. 1 della stessa legge – dei Comuni a prevalente economia turistica, stabilendo, in particolare, che possono essere identificati come tali solo i Comuni situati in territorio montano, litoraneo, lacuale, termale, con almeno millecinquecento posti letto in strutture alberghiere ed extra alberghiere, sollevata con riferimento all’art. 97 della Costituzione. Infatti, Questa Corte ha ripetutamente affermato che la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – richiamato dal rimettente unitamente a quello, di non chiara prospettazione, di «proporzionalità dell'azione amministrativa» – non può essere invocato se non per l'arbitrarietà e la manifesta irragionevolezza della disciplina denunciata; sotto questo profilo, l'art. 97 della Costituzione si combina con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implica lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. Nel caso in esame i limiti imposti alla discrezionalità del legislatore dall'art. 97 Cost. non sono stati superati, atteso che la disciplina legislativa denunciata non attribuisce un arbitrario privilegio ad alcuni Comuni, né appare manifestamente irragionevole.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
28/12/1999
n. 62
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte