Sentenza 244/2005 (ECLI:IT:COST:2005:244)
Massima numero 29480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Massime associate alla pronuncia:  29478  29479  29481


Titolo
SENT. 244/05 C. RILEVANZA - ASSERITA CARENZA DEI PRESUPPOSTI - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITÀ - REIEZIONE.

Testo
Sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione sotto il profilo della carenza dei necessari presupposti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. In primo luogo, infatti, rientra nel potere del giudice 'a quo' prospettare in via autonoma motivi di censura della norma impugnata. Inoltre, il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- Vedi, citate, ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte