Sentenza 244/2005 (ECLI:IT:COST:2005:244)
Massima numero 29481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Titolo
SENT. 244/05 D. REGIONE MOLISE - ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - CONSIGLIO - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE, COMMISSARIAMENTO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA REGIONE E COMUNI, LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO, DELLA CONSULTAZIONE TRA REGIONE ED ENTI LOCALI, IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 244/05 D. REGIONE MOLISE - ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - CONSIGLIO - ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI SCIOGLIMENTO, SOSPENSIONE, COMMISSARIAMENTO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA DI ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA REGIONE E COMUNI, LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO, DELLA CONSULTAZIONE TRA REGIONE ED ENTI LOCALI, IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, nella parte in cui attribuisce «ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della Comunità montana», sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione. Infatti, deve ritenersi inconferente il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”. Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso modo inconferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 114 della Costituzione, non contemplando quest'ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Quanto alle censure formulate con riferimento all’art. 97 Cost., deve ritenersi erronea la prospettazione da cui muove il giudice 'a quo' in relazione all'assenza di un termine di durata della supplenza del commissario straordinario. Questi dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto di nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L’art. 97 Cost. si evidenzia, in relazione alle altre censure di incostituzionalità, inconferente. Non pertinenti devono, altresì, ritenersi le censure di violazione dei principî di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di autonomia degli enti locali (art. 5 della Costituzione). Non risulta, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, la previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impediscano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso demandate. Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la circostanza che debba trattarsi di un organo politico della Regione. Quanto alle censure formulate in relazione all’art. 123 Cost., va osservato che tenuto conto del contenuto della disposizione censurata, può ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati. Il carattere oggettivo degli eventi cui la norma si riferisce è, infatti, sufficiente a giustificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio con i Comuni stessi.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12, nella parte in cui attribuisce «ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del consiglio della Comunità montana», sollevata in relazione agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione. Infatti, deve ritenersi inconferente il richiamo all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nella parte in cui prevede, tra l'altro, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”. Ciò in quanto la citata disposizione fa espresso riferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane e l'indicazione deve ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. Allo stesso modo inconferente deve ritenersi il riferimento, contenuto nell'ordinanza di rimessione, all'art. 114 della Costituzione, non contemplando quest'ultimo le Comunità montane tra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Quanto alle censure formulate con riferimento all’art. 97 Cost., deve ritenersi erronea la prospettazione da cui muove il giudice 'a quo' in relazione all'assenza di un termine di durata della supplenza del commissario straordinario. Questi dovrà, infatti, esercitare i poteri conferitigli con il decreto di nomina entro il termine stabilito dalla stessa amministrazione regionale ovvero, in sua assenza, entro il termine e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. L’art. 97 Cost. si evidenzia, in relazione alle altre censure di incostituzionalità, inconferente. Non pertinenti devono, altresì, ritenersi le censure di violazione dei principî di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) e di autonomia degli enti locali (art. 5 della Costituzione). Non risulta, infatti, in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, la previsione di un controllo sostitutivo sugli organi, subordinato alla previsione tassativa di cause che oggettivamente impediscano all'ente di poter svolgere le funzioni allo stesso demandate. Sotto altro aspetto, rientra nella discrezionalità del legislatore regionale l'affidamento di tale funzione ad un organo monocratico anziché collegiale, rilevante essendo soltanto la circostanza che debba trattarsi di un organo politico della Regione. Quanto alle censure formulate in relazione all’art. 123 Cost., va osservato che tenuto conto del contenuto della disposizione censurata, può ritenersi non necessaria la previsione di meccanismi di preventiva consultazione dei Comuni interessati. Il carattere oggettivo degli eventi cui la norma si riferisce è, infatti, sufficiente a giustificare l'adozione dell'atto di controllo sostitutivo, attesa la sostanziale ininfluenza di una preventiva fase di contraddittorio con i Comuni stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
08/07/2002
n. 12
art. 17
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte