Ordinanza 245/2005 (ECLI:IT:COST:2005:245)
Massima numero 29482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 245/05. PROCESSO PENALE - PROVA - DEPOSITO DEL FASCICOLO DELLE INVESTIGAZIONI DIFENSIVE E CONTESTUALE RICHIESTA DELL’IMPUTATO DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DIRITTO DEL PUBBLICO MINISTERO DI CHIEDERE L’AMMISSIONE DI PROVA CONTRARIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA MANCATA VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI OFFERTE DALL’ORDINAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto del pubblico ministero di chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato depositi il fascicolo delle investigazioni difensive e contestualmente chieda di essere ammesso al giudizio abbreviato, in riferimento all’art. 111, secondo comma, Cost. Infatti, il rimettente non ha esplorato la concreta praticabilità delle soluzioni offerte dall'ordinamento al fine di porre rimedio alla denunciata anomala sperequazione tra accusa e difesa.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 438  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte