Ordinanza 247/2005 (ECLI:IT:COST:2005:247)
Massima numero 29484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 24/06/2005; Pubblicazione in G. U. 29/06/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 247/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE DI UNA INFRAZIONE STRADALE - SANZIONE ACCESSORIA DELLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DELLA PATENTE - DIVIETO DI ANNULLAMENTO DELLA SANZIONE ACCESSORIA IN CASO DI RIGETTO DEL RICORSO GIURISDIZIONALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui, nel disciplinare il ricorso esperibile avverso il verbale di contestazione di una infrazione stradale, impone che solo con l'accoglimento del ricorso si possa conseguentemente annullare la sanzione accessoria, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Infatti, il divieto di intervenire sulle sanzioni accessorie, nell'ipotesi di rigetto del ricorso giurisdizionale, non risulta affatto viziato da irragionevolezza, se la complessiva disciplina sanzionatoria prevista dal codice della strada (ivi comprese, quindi, le sanzioni accessorie di cui agli articoli da 210 a 219 del medesimo codice) tende a soddisfare – come ancora recentemente ribadito da questa Corte – «l'esigenza, connessa alla strutturale pericolosità dei veicoli a motore, di assicurare l'incolumità personale dei soggetti coinvolti nella loro circolazione (conducenti, trasportati, pedoni)» appare allora evidente come la salvaguardia di tale esigenza non possa certo giustificare interventi volti ad escludere l'operatività delle sanzioni amministrative accessorie in un caso – quale quello contemplato dalla norma impugnata – connotato dalla reiezione del ricorso proposto avverso il verbale di contestazione dell'infrazione, e quindi, in definitiva, dalla conferma della sua legittimità. Va considerato, inoltre, che neppure l'estinzione dell'illecito amministrativo, in ragione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, consente al giudice alcun intervento modificativo sulla sanzione accessoria (o finanche solo sulla sua entità), onde non si vede come possa tacciarsi di irragionevolezza la mancata previsione di un intervento siffatto allorché il giudice, addirittura, rigetti il ricorso volto a contestare la legittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale.

- V. sentenza n. 428/2004.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 204  co. 8

decreto-legge  27/06/2003  n. 151  art. 4  co. 1

legge  01/08/2003  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte