Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2022; Decisione del
19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a determinate condizioni, di ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a determinate condizioni, di ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che consente - nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022 -, l'ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi. La disposizione impugnata dal Governo viola i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che consente - nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022 -, l'ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi. La disposizione impugnata dal Governo viola i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2021
n. 39
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 02/04/1968
n. 1444
art.