Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  19/10/2022;  Decisione del  19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45215  45216  45217  45219  45220


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a determinate condizioni, di ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che consente - nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 3 del 2022 -, l'ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume, sulla base di una procedura semplificata affidata alla conferenza di servizi. La disposizione impugnata dal Governo viola i limiti fissati dal d.m. n. 1444 del 1968, i quali hanno efficacia vincolante anche verso il legislatore regionale, costituendo principi fondamentali della materia del governo del territorio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2021  n. 39  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto ministeriale  02/04/1968  n. 1444  art.