Sentenza 249/2005 (ECLI:IT:COST:2005:249)
Massima numero 29486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29487
Titolo
SENT. 249/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE AVENTE FINALITÀ INTERPRETATIVA O CAUTELATIVA - AMMISSIBILITÀ.
SENT. 249/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - QUESTIONE AVENTE FINALITÀ INTERPRETATIVA O CAUTELATIVA - AMMISSIBILITÀ.
Testo
Nel giudizio in via principale, la finalità interpretativa, o “cautelativa”, della questione non incide sull'ammissibilità della questione medesima. Infatti è giurisprudenza costante di questa Corte che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose.
- V. sentenze n. 412/2004 e n. 228/2003; ordinanza n. 440/2004.
Nel giudizio in via principale, la finalità interpretativa, o “cautelativa”, della questione non incide sull'ammissibilità della questione medesima. Infatti è giurisprudenza costante di questa Corte che, a differenza del giudizio in via incidentale, il giudizio in via principale può ben concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, soprattutto nei casi in cui (come nella specie) sulla legge non si siano ancora formate prassi interpretative in grado di modellare o restringere il raggio delle sue astratte potenzialità applicative e le interpretazioni addotte dal ricorrente non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose.
- V. sentenze n. 412/2004 e n. 228/2003; ordinanza n. 440/2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte