Sentenza 249/2005 (ECLI:IT:COST:2005:249)
Massima numero 29487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29486


Titolo
SENT. 249/05 B. RADIOTELEVISIONE - SERVIZIO PUBBLICO GENERALE TELEVISIVO - DIFFUSIONE DI TRASMISSIONI IN LINGUA LADINA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - MANCATA PREVISIONE DI ANALOGA GARANZIA IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI MOCHENA E CIMBRA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DENUNCIATO CONTRASTO CON LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE A TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICO-CULTURALI INSEDIATE NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA, DISPARITÀ DI TUTELA RISPETTO ALLE MINORANZE LINGUISTICHE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera f), della legge 3 maggio 2004, n. 112, secondo cui il servizio pubblico generale televisivo comunque garantisce «la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento”, proposta, in via principale, dalla provincia autonoma di Trento, con riferimento agli artt. 2, 4, 15, 16, 92 e 102 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 3 e 6 della Costituzione, 1, comma 1, prima frase, e 3-quater, comma 1, del d.lgs. n. 592 del 1993, a causa della mancata previsione di una analoga garanzia in favore delle popolazioni mochena e cimbra. Infatti, anche nel giudizio in via principale deve comunque essere privilegiata fra le interpretazioni possibili di una norma quella conforme a Costituzione (sentenza n. 170 del 2001). E, per quanto concerne in particolare le disposizioni legislative statali, questa Corte ha ripetutamente affermato che esse devono essere interpretate in modo da assicurarne la conformità con la posizione costituzionalmente garantita alle province autonome del Trentino-Alto Adige (sentenze n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, citate). Orbene, la norma statale impugnata non presenta alcun indice testuale o sistematico che si opponga ad una lettura in linea con la garanzia della sfera di attribuzioni propria della provincia autonoma ricorrente, fondata sulle evocate disposizioni dello statuto speciale di autonomia ed in particolare sulle relative norme di attuazione in materia di doverosa tutela delle popolazioni di lingua ladina, mochena e cimbra, anche a mezzo di trasmissioni radiotelevisive (art. 3-quater, comma 1, del d. lgs. n. 592 del 1993). Tale conclusione si giustifica in ragione non tanto della salvezza delle competenze provinciali, espressa dall'art. 26 della stessa legge n. 112 del 2004, quanto piuttosto della naturale cedevolezza (anche nel momento interpretativo) della legge ordinaria statale rispetto sia alle disposizioni dello statuto speciale che alle relative norme di attuazione. Queste ultime infatti – essendo emanate con l'osservanza di speciali procedure – sono dotate di forza prevalente, anche per la loro valenza integrativa del precetto statutario.

- V. sentenze n. 406 e n. 341/2001, n. 520/2000, n. 213 e n. 137/1998.

Atti oggetto del giudizio

legge  03/05/2004  n. 112  art. 17  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 2

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 15

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 92

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 102

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/12/1993  n. 592  art. 1    co. 1  prima fase

decreto legislativo  16/12/1993  n. 592  art. 3  quater  co. 1