Ordinanza 250/2005 (ECLI:IT:COST:2005:250)
Massima numero 29488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 250/05. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - BENI IMMOBILI SU CUI INSISTONO OPERE PUBBLICHE ULTRAVENTENNALI - POSSIBILITÀ DI ADOTTARE UN DECRETO DI ESPROPRIO INTAVOLABILE, SENZA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA E PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DI LEGALITÀ, LESIONE DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - OMESSA RICERCA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 250/05. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ - BENI IMMOBILI SU CUI INSISTONO OPERE PUBBLICHE ULTRAVENTENNALI - POSSIBILITÀ DI ADOTTARE UN DECRETO DI ESPROPRIO INTAVOLABILE, SENZA OSSERVANZA DELLA PROCEDURA E PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ E DI LEGALITÀ, LESIONE DEI PRINCIPI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - OMESSA RICERCA DI INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da più di venti anni, la possibilità di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice rimettente ha infatti omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalità, di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10, laddove prevede, per i beni immobili sui quali siano state costituite opere pubbliche che esistono da più di venti anni, la possibilità di emanare un decreto di esproprio intavolabile e di prescindere dalla procedura e dal pagamento dell'indennizzo, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione all'art. 42, secondo comma, e all'art. 117 della Costituzione, all'art. 97 Cost. e all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il giudice rimettente ha infatti omesso, ancor prima di proporre l'incidente di costituzionalità, di ricercare una interpretazione adeguatrice del testo di legge denunziato.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
15/04/1991
n. 10
art. 32
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 1 primo protocollo addizionale