Ordinanza 252/2005 (ECLI:IT:COST:2005:252)
Massima numero 29490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 252/05. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA DALLA DECISIONE DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - MANCATA PREVISIONE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITÀ PER IL RIMETTENTE DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE, ANCHE IN CONTRASTO CON L’ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA GIURISPRUDENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 252/05. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA DALLA DECISIONE DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE DELLA PARTE - MANCATA PREVISIONE - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ANZICHÉ DALLA DICHIARAZIONE IN UDIENZA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - POSSIBILITÀ PER IL RIMETTENTE DI INTERPRETARE LA NORMA CENSURATA NEL SENSO RITENUTO CONFORME A COSTITUZIONE, ANCHE IN CONTRASTO CON L’ORIENTAMENTO PREVALENTE DELLA GIURISPRUDENZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore; e dell'art. 305 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile è prospettato dal rimettente in relazione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che si discostano dall'indicato orientamento e che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Ne deriva che il rimettente, avendo solo la facoltà, non già l'obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, ben poteva interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione.
- V. sentenze n. 91/2004 e n. 233/2003.
E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore; e dell'art. 305 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile è prospettato dal rimettente in relazione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che si discostano dall'indicato orientamento e che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Ne deriva che il rimettente, avendo solo la facoltà, non già l'obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, ben poteva interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione.
- V. sentenze n. 91/2004 e n. 233/2003.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 300
co. 2
codice di procedura civile
n.
art. 305
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte