Ordinanza 253/2005 (ECLI:IT:COST:2005:253)
Massima numero 29491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 253/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - OBBLIGO DI ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA E DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA LEGISLATIVA PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - QUESTIONE CONCERNENTE UNA NORMA CONTENUTA IN UN ATTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI DELEGAZIONE - INVOCAZIONE DI PARAMETRI INCONFERENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 253/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - OBBLIGO DI ALLACCIARE LE CINTURE DI SICUREZZA - SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA E DECURTAZIONE DI CINQUE PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA LEGISLATIVA PER LA REVISIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA - QUESTIONE CONCERNENTE UNA NORMA CONTENUTA IN UN ATTO ESTRANEO AL RAPPORTO DI DELEGAZIONE - INVOCAZIONE DI PARAMETRI INCONFERENTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che non prevedeva tale sanzione accessoria, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), atteso che il legislatore delegante imponeva il riferimento alla formulazione dell'art. 129 del Codice della strada, vigente all'epoca di entrata in vigore della stessa legge delega; b) l'art.7, comma 10, del predetto decreto-legge n. 151 del 2003 – che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge di delega n. 85 del 2001, atteso che il richiamato criterio direttivo prevede la sottrazione di cinque punti per la violazione di norme per le quali “l'attuale formulazione” dell'art. 129, comma 1, del Codice della strada – che rimanda alle norme vigenti alla data della sua entrata in vigore e, quindi, con riferimento alle cinture di sicurezza, solo alla sanzione pecuniaria – commina la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la sospensione della patente alla seconda violazione in un periodo di due anni è stata introdotta solo con il decreto legge n. 151 del 2003, con la conseguenza che sarebbe stata consentita una minore detrazione di punti (da 1 a 4). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parametri costituzionali invocati «reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato – ed è pertanto fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di costituzionalità – qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti».
- V. sentenza n. 218/1987; ordinanze nn. 294 e 159/2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che non prevedeva tale sanzione accessoria, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), atteso che il legislatore delegante imponeva il riferimento alla formulazione dell'art. 129 del Codice della strada, vigente all'epoca di entrata in vigore della stessa legge delega; b) l'art.7, comma 10, del predetto decreto-legge n. 151 del 2003 – che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge di delega n. 85 del 2001, atteso che il richiamato criterio direttivo prevede la sottrazione di cinque punti per la violazione di norme per le quali “l'attuale formulazione” dell'art. 129, comma 1, del Codice della strada – che rimanda alle norme vigenti alla data della sua entrata in vigore e, quindi, con riferimento alle cinture di sicurezza, solo alla sanzione pecuniaria – commina la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la sospensione della patente alla seconda violazione in un periodo di due anni è stata introdotta solo con il decreto legge n. 151 del 2003, con la conseguenza che sarebbe stata consentita una minore detrazione di punti (da 1 a 4). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parametri costituzionali invocati «reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato – ed è pertanto fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di costituzionalità – qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti».
- V. sentenza n. 218/1987; ordinanze nn. 294 e 159/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 3
co. 12
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte