Ordinanza 254/2005 (ECLI:IT:COST:2005:254)
Massima numero 29492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONTRI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 254/05. MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITÀ PSICHICA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - APPLICABILITÀ DI DIVERSA MISURA IDONEA AI FINI DELLA CURA E DEL CONTENIMENTO DELLA PERICOLOSITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’IMPUTATO - RICHIESTA DI INTERVENTO CHE COMPORTA SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE E CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 254/05. MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO PROSCIOLTO PER INFERMITÀ PSICHICA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - APPLICABILITÀ DI DIVERSA MISURA IDONEA AI FINI DELLA CURA E DEL CONTENIMENTO DELLA PERICOLOSITÀ - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEI DIRITTI DELL’IMPUTATO - RICHIESTA DI INTERVENTO CHE COMPORTA SCELTE DISCREZIONALI DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE E CARENZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente.
- V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 205, secondo comma, numero 2, e 222, primo comma, del codice penale, nella parte in cui impongono al giudice di disporre, ove persista la pericolosità sociale, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei confronti dell'imputato prosciolto per infermità psichica, «anche nei casi in cui tale pericolosità risulti fronteggiabile con l'inserimento dell'imputato in una comunità terapeutica psichiatrica di tipo B), prevista dall'attuale ordinamento socio-sanitario ed in concreto funzionante», in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. In primo luogo, infatti, va ribadito che esulano dalla sfera dei poteri della Corte interventi di carattere normativo, in quanto comportano scelte discrezionali che rientrano nella esclusiva competenza del legislatore. Inoltre il rimettente, pur richiamando la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa Corte ha consentito al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza idonea a contemperare le esigenze di cura con quelle di controllo della pericolosità sociale, non espone le ragioni per cui nel caso di specie la misura della casa di cura e di custodia non sarebbe adeguata e non chiarisce i motivi per i quali la libertà vigilata sarebbe in concreto insufficiente.
- V. ordinanza n. 88/2001, sentenza n. 228/1999, ordinanze nn. 396 e 333/1994, n. 24/1985.
Atti oggetto del giudizio
codice penale
n.
art. 205
co. 2
codice penale
n.
art. 222
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte