Ordinanza 255/2005 (ECLI:IT:COST:2005:255)
Massima numero 29493
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 255/05. ESECUZIONE PENALE - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - CONDANNATO CON PENA RESIDUA SUPERIORE AI QUATTRO ANNI - ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AD UNA PENA UMANA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, IRRAGIONEVOLEZZA E EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 255/05. ESECUZIONE PENALE - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLA DETENZIONE DOMICILIARE - CONDANNATO CON PENA RESIDUA SUPERIORE AI QUATTRO ANNI - ESCLUSIONE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO AD UNA PENA UMANA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE, IRRAGIONEVOLEZZA E EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare – oltre che nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis – anche in quello contemplato dal comma 1-ter dello stesso art. 47-ter, vale a dire quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.: ipotesi nella quale la predetta misura può essere adottata dal tribunale di sorveglianza anche se la pena che il condannato deve espiare supera il limite previsto dal citato comma 1 dell'art. 47-ter (quattro anni di reclusione, anche come residuo di maggior pena). Infatti, la scelta di riservare l'applicazione della misura 'de qua' al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza, che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) – scelta che evidentemente evoca le garanzie di maggior ponderazione assicurate dalla decisione del collegio – rientra nell'ambito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella disciplina degli istituti processuali: discrezionalità che – al di là di ogni possibile valutazione di merito, estranea al sindacato di costituzionalità – non può ritenersi esercitata, nel frangente, in modo manifestamente irrazionale ed arbitrario, anche in una cornice di sistema. Quanto, poi, agli ulteriori parametri della rieducazione del condannato, del divieto di pene contrarie al senso di umanità (art. 27 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve ribadirsi che, nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria da escludere – com'è, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che – alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale non è posta in discussione dal giudice 'a quo' – ove la pericolosità sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la misura della detenzione domiciliare – oltre che nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis – anche in quello contemplato dal comma 1-ter dello stesso art. 47-ter, vale a dire quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.: ipotesi nella quale la predetta misura può essere adottata dal tribunale di sorveglianza anche se la pena che il condannato deve espiare supera il limite previsto dal citato comma 1 dell'art. 47-ter (quattro anni di reclusione, anche come residuo di maggior pena). Infatti, la scelta di riservare l'applicazione della misura 'de qua' al solo giudice collegiale (il tribunale di sorveglianza, che comprende anche esperti non togati, ai sensi dell'art. 70 della legge n. 354 del 1975), escludendo “anticipazioni” in via urgente da parte del giudice monocratico (magistrato di sorveglianza) – scelta che evidentemente evoca le garanzie di maggior ponderazione assicurate dalla decisione del collegio – rientra nell'ambito dell'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella disciplina degli istituti processuali: discrezionalità che – al di là di ogni possibile valutazione di merito, estranea al sindacato di costituzionalità – non può ritenersi esercitata, nel frangente, in modo manifestamente irrazionale ed arbitrario, anche in una cornice di sistema. Quanto, poi, agli ulteriori parametri della rieducazione del condannato, del divieto di pene contrarie al senso di umanità (art. 27 Cost.) e del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve ribadirsi che, nella specie, si discute di ipotesi di rinvio facoltativo della esecuzione della pena, che presuppongono condizioni di salute del condannato non a tal segno inconciliabili con la detenzione carceraria da escludere – com'è, invece, per le ipotesi di rinvio obbligatorio – ogni possibile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della collettività: tanto è vero che – alla stregua di una previsione la cui legittimità costituzionale non è posta in discussione dal giudice 'a quo' – ove la pericolosità sociale del condannato risultasse incompatibile, non solo con la liberazione pura e semplice, ma anche con la detenzione domiciliare, l'esecuzione della pena nelle forme ordinarie dovrebbe comunque essere attuata o proseguita.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 47
co. 1
legge
27/05/1998
n. 165
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte