Ordinanza 256/2005 (ECLI:IT:COST:2005:256)
Massima numero 29494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 256/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CAUSE RELATIVE A CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI - DECISIONE SECONDO DIRITTO E NON SECONDO EQUITÀ - REGOLA VALEVOLE PER LE CONTROVERSIE INIZIATE CON CITAZIONE NOTIFICATA DAL 10 FEBBRAIO 2003 - RITENUTA APPLICABILITÀ ANCHE AGLI ATTI GIÀ COMPIUTI E ALLE SITUAZIONI GIÀ ESAURITE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IMPLAUSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, a causa della implausibilità della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, che stabilisce che la norma dell'art. 1 dello stesso decreto – la quale prescrive che siano decise secondo diritto e non secondo equità le cause relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 cod. civ. – si applichi solo alle controversie iniziate con citazione «notificata dal 10 febbraio 2003», in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  08/02/2003  n. 18  art. 1  co. 

legge  07/04/2003  n. 63  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte