Ordinanza 256/2005 (ECLI:IT:COST:2005:256)
Massima numero 29494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 256/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CAUSE RELATIVE A CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI - DECISIONE SECONDO DIRITTO E NON SECONDO EQUITÀ - REGOLA VALEVOLE PER LE CONTROVERSIE INIZIATE CON CITAZIONE NOTIFICATA DAL 10 FEBBRAIO 2003 - RITENUTA APPLICABILITÀ ANCHE AGLI ATTI GIÀ COMPIUTI E ALLE SITUAZIONI GIÀ ESAURITE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IMPLAUSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 256/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - CAUSE RELATIVE A CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI - DECISIONE SECONDO DIRITTO E NON SECONDO EQUITÀ - REGOLA VALEVOLE PER LE CONTROVERSIE INIZIATE CON CITAZIONE NOTIFICATA DAL 10 FEBBRAIO 2003 - RITENUTA APPLICABILITÀ ANCHE AGLI ATTI GIÀ COMPIUTI E ALLE SITUAZIONI GIÀ ESAURITE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA IMPLAUSIBILE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile, a causa della implausibilità della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, che stabilisce che la norma dell'art. 1 dello stesso decreto – la quale prescrive che siano decise secondo diritto e non secondo equità le cause relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 cod. civ. – si applichi solo alle controversie iniziate con citazione «notificata dal 10 febbraio 2003», in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
E’ manifestamente inammissibile, a causa della implausibilità della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, introdotto in sede di conversione dalla legge 7 aprile 2003, n. 63, che stabilisce che la norma dell'art. 1 dello stesso decreto – la quale prescrive che siano decise secondo diritto e non secondo equità le cause relative a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 cod. civ. – si applichi solo alle controversie iniziate con citazione «notificata dal 10 febbraio 2003», in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
legge
07/04/2003
n. 63
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte