Ordinanza 257/2005 (ECLI:IT:COST:2005:257)
Massima numero 29495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 257/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE CON VALIDITÀ SCADUTA - SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PENA PECUNIARIA E SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - ABROGAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO DEL VEICOLO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 257/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA PATENTE CON VALIDITÀ SCADUTA - SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PENA PECUNIARIA E SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA - ABROGAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO DEL VEICOLO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON LA LEGGE DI DELEGA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 22 marzo 2001, n. 85, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, “nella parte in cui ha omesso di prevedere che, nel caso di guida senza patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa della pena pecuniaria, nonché la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”, con ciò lasciando “sopravvivere la sanzione amministrativa del fermo amministrativo per la durata di due mesi”. Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte in punto di esercizio incompleto della delega è nel senso che tale evenienza non comporta di per sé la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Nel caso all'esame, non è riscontrabile alcun stravolgimento della legge delega n. 85 del 2001, giacché l'art. 2, comma 1, lettera mm), della medesima legge – che stabilisce, appunto, l'abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 7 dell'art. 126 del codice della strada, e cioè della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in conseguenza della violazione di guida con patente la cui validità sia scaduta – è previsione che, collocandosi nel più ampio contesto di numerosi criteri direttivi che presiedono alla disciplina di vari e diversi aspetti della materia della circolazione stradale, si riferisce soltanto ad una puntuale e specifica ipotesi attinente al sistema sanzionatorio, sicché la sua omessa attuazione da parte del d.lgs. n. 9 del 2002 non è suscettibile di pregiudicare i principi ed i fini della legge di delegazione stessa.
- Sull'esercizio incompleto della delega, vedi, citate, sentenze n. 149/2005, n. 218/1987, n. 8/1977 e n. 41/1975.
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 22 marzo 2001, n. 85, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, “nella parte in cui ha omesso di prevedere che, nel caso di guida senza patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa della pena pecuniaria, nonché la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”, con ciò lasciando “sopravvivere la sanzione amministrativa del fermo amministrativo per la durata di due mesi”. Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte in punto di esercizio incompleto della delega è nel senso che tale evenienza non comporta di per sé la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Nel caso all'esame, non è riscontrabile alcun stravolgimento della legge delega n. 85 del 2001, giacché l'art. 2, comma 1, lettera mm), della medesima legge – che stabilisce, appunto, l'abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 7 dell'art. 126 del codice della strada, e cioè della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in conseguenza della violazione di guida con patente la cui validità sia scaduta – è previsione che, collocandosi nel più ampio contesto di numerosi criteri direttivi che presiedono alla disciplina di vari e diversi aspetti della materia della circolazione stradale, si riferisce soltanto ad una puntuale e specifica ipotesi attinente al sistema sanzionatorio, sicché la sua omessa attuazione da parte del d.lgs. n. 9 del 2002 non è suscettibile di pregiudicare i principi ed i fini della legge di delegazione stessa.
- Sull'esercizio incompleto della delega, vedi, citate, sentenze n. 149/2005, n. 218/1987, n. 8/1977 e n. 41/1975.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte