Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45219
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2022; Decisione del
19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Ampliamento delle attività produttive - Previsione che gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive non costituiscono variante urbanistica - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Ampliamento delle attività produttive - Previsione che gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive non costituiscono variante urbanistica - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma , lett. s), Cost., l'art. 4, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che prevede che gli ampliamenti fino al 20% delle attività produttive di cui al comma 1 non sono assoggettati al procedimento di approvazione delle varianti urbanistiche, nel quale è assicurata la necessaria partecipazione degli organi ministeriali. La disposizione impugnata dal Governo viola il principio di copianificazione. (Precedente: S. 217/2020 - mass. 43010).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2021
n. 39
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte