Ordinanza 258/2005 (ECLI:IT:COST:2005:258)
Massima numero 29496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 258/05. PREVIDENZA E ASSISTENZA - PENSIONI - RIVALUTAZIONE DEL PERIODO DI ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO - BENEFICIO RIFERITO AI SOLI LAVORATORI ASSICURATI PRESSO L’INAIL - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN DANNO DEI LAVORATORI ASSICURATI PRESSO ENTI DIVERSI - SOPRAVVENUTI ATTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI ESTENSIVI DEL BENEFICIO PREVIDENZIALE - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché effettui un nuovo esame dei termini della questione e della sua perdurante rilevanza alla luce dei sopravvenuti atti normativi e regolamentari, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271, «nella parte in cui – richiamando il “periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL” – esclude dalla sua sfera di applicazione il caso dei lavoratori assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL (nel presente caso: l'IPSEMA – Istituto di previdenza per il settore marittimo), che abbiano versato o versino in identiche situazioni di esposizione ultradecennale all'amianto». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è stato emanato il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui art. 47 ha modificato l'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, attualmente censurato, estendendo, a certe condizioni, anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAIL il beneficio previdenziale della rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici. Inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha integrato la disciplina introdotta dal menzionato art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, dettando ulteriori disposizioni riguardanti i benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992. Infine, il successivo decreto 27 ottobre 2004, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha definito le modalità di attuazione e di raccordo delle citate disposizioni.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/03/1992  n. 257  art. 13  co. 8

decreto-legge  05/06/1993  n. 169  art. 1  co. 1

legge  04/08/1993  n. 271  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte