Ordinanza 259/2005 (ECLI:IT:COST:2005:259)
Massima numero 29497
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  20/06/2005;  Decisione del  20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 259/05. REATI E PENE - BORSA - INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - REATO DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE - INCREMENTO DELLA PENA EDITTALE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - SOPRAVVENUTA NORMATIVA CHE HA INCISO SULLA FATTISPECIE CRIMINOSA E SULLA PENA - NECESSITÀ DI RIESAME DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede per il delitto di abuso di informazioni privilegiate una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui art. 9 – novellando il d.lgs. n. 58 del 1998 – ha integralmente ridisegnato la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, in attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle direttive di attuazione della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. A seguito di tale intervento normativo, la figura criminosa 'de qua' – contemplata dal nuovo art. 184 del citato decreto legislativo – risulta modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con riguardo alla risposta punitiva. Si impone, di conseguenza, la restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione: e ciò non tanto in rapporto al diverso regime sanzionatorio della figura criminosa (essendo evidente che la nuova disciplina legislativa, se vale senz'altro a sanare per il futuro il supposto eccesso di delega denunciato dal rimettente, resta comunque inapplicabile ai fatti anteriori, trattandosi di modifica 'in peius'); quanto piuttosto in relazione ai sopravvenuti mutamenti nella descrizione del fatto tipico, e segnatamente alla nuova e più specifica definizione dell'informazione oggetto degli abusi incriminati: mutamenti a fronte dei quali si rende necessario che il rimettente verifichi se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame resti o meno tuttora penalmente significativa.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  24/02/1998  n. 58  art. 180  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte