Ordinanza 262/2005 (ECLI:IT:COST:2005:262)
Massima numero 29500
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
20/06/2005; Decisione del
20/06/2005
Deposito del 01/07/2005; Pubblicazione in G. U. 06/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 262/05. SICUREZZA PUBBLICA - TURISMO - OMESSA O RITARDATA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI OSPITI DI UN ALBERGO - PREVISIONE DI SANZIONE PENALE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SENZA LICENZA, SENZA PREVIA DICHIARAZIONE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O IN SPREGIO DEL DIVIETO DEL QUESTORE, PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 262/05. SICUREZZA PUBBLICA - TURISMO - OMESSA O RITARDATA COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEGLI OSPITI DI UN ALBERGO - PREVISIONE DI SANZIONE PENALE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ SENZA LICENZA, SENZA PREVIA DICHIARAZIONE ALL’AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA O IN SPREGIO DEL DIVIETO DEL QUESTORE, PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, “nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo”, là dove gli artt. 86 e 108 del medesimo regio decreto n. 773 del 1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore. Infatti, risultando evidente la disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l'aver il legislatore, con la novella recata dall'art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell'obbligo previsto dalla norma censurata.
E’ manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, “nella parte in cui prevede la sanzione penale per l'omessa o ritardata comunicazione dei nominativi degli ospiti di un albergo”, là dove gli artt. 86 e 108 del medesimo regio decreto n. 773 del 1931 stabiliscono la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell'attività senza licenza, senza previa dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore. Infatti, risultando evidente la disomogeneità delle fattispecie poste a raffronto, non può dirsi frutto di scelta arbitraria o manifestamente irragionevole l'aver il legislatore, con la novella recata dall'art. 9 della legge n. 135 del 2001, ristabilito, in vista della esigenza di tutela della collettività, un differente e più rigoroso trattamento sanzionatorio in relazione alla violazione dell'obbligo previsto dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
18/06/1931
n. 773
art. 109
co.
legge
29/03/2001
n. 135
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte