Sentenza 263/2005 (ECLI:IT:COST:2005:263)
Massima numero 29507
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 263/05 B. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - LESIONE ASSERITAMENE PRODOTTA DALLA LEGGE E NON DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE IMPUGNATO - REIEZIONE.
SENT. 263/05 B. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - LESIONE ASSERITAMENE PRODOTTA DALLA LEGGE E NON DAL REGOLAMENTO MINISTERIALE IMPUGNATO - REIEZIONE.
Testo
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo che la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento sarebbe stata recata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l’esercizio, poiché l’art. 158 delle citata legge detta una “clausola di salvaguardia”nei confronti della Provincia di Trento, subordinando l’applicazione dell’art. 80, comma 14, del regolamento contestato “compatibilmente con le norme” dello statuto, escludendo, quindi, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l’autonomia speciale dell’ente, tenuto anche conto, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale, che le norme di attuazione dello statuto speciale hanno valenza integrativa di precetti statutari e possono essere utilizzate come parametri in sede di giudizio di costituzionalità.
- Sulle norme di attuazione, che possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità, cfr. sentenze nn. 36, 356 e 366/1992, 165/1994, 458/1995, 520/2000, 334 e 419/2001, 28 e 267/2003.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata dall’Avvocatura dello Stato sul rilievo che la lesione della sfera di attribuzione della Provincia di Trento sarebbe stata recata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, attributiva del potere regolamentare di cui la ricorrente lamenta l’esercizio, poiché l’art. 158 delle citata legge detta una “clausola di salvaguardia”nei confronti della Provincia di Trento, subordinando l’applicazione dell’art. 80, comma 14, del regolamento contestato “compatibilmente con le norme” dello statuto, escludendo, quindi, qualsiasi possibile contrasto tra la norma in questione e quelle che delineano l’autonomia speciale dell’ente, tenuto anche conto, in conformità alla consolidata giurisprudenza costituzionale, che le norme di attuazione dello statuto speciale hanno valenza integrativa di precetti statutari e possono essere utilizzate come parametri in sede di giudizio di costituzionalità.
- Sulle norme di attuazione, che possono essere utilizzate come parametro del giudizio di costituzionalità, cfr. sentenze nn. 36, 356 e 366/1992, 165/1994, 458/1995, 520/2000, 334 e 419/2001, 28 e 267/2003.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte