Sentenza 263/2005 (ECLI:IT:COST:2005:263)
Massima numero 29509
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 263/05 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI DI TELEFONIA RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE - DECRETO MINISTERIALE CHE DETERMINA I CRITERI E LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO, ANZICHÉ ASSEGNARE LE SOMME CON IL SOLO VINCOLO DELLA DESTINAZIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DICHIARAZIONE DI NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE CONTESTATO E ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO NELLA PARTE IN CUI SI APPLICA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESTENSIONE DI EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.
SENT. 263/05 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SERVIZI DI TELEFONIA RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE - DECRETO MINISTERIALE CHE DETERMINA I CRITERI E LE MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO, ANZICHÉ ASSEGNARE LE SOMME CON IL SOLO VINCOLO DELLA DESTINAZIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DICHIARAZIONE DI NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE CONTESTATO E ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO NELLA PARTE IN CUI SI APPLICA ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESTENSIONE DI EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.
Testo
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La materia, che rientra nell’assistenza e beneficenza pubblica, è di esclusiva competenza legislativa della Provincia, alla quale, peraltro, anche in base all’art. 5, comma 2, della legge 386 del 1989, che legittima lo Stato ad istituire fondi per scopi determinati in materie provinciali, è riconosciuto il potere di utilizzare detti fondi secondo le proprie normative. Vanno, conseguentemente, annullati gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002, nella parte in cui si applicano alla Provincia di Bolzano.
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano dei finanziamenti previsti dall’art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La materia, che rientra nell’assistenza e beneficenza pubblica, è di esclusiva competenza legislativa della Provincia, alla quale, peraltro, anche in base all’art. 5, comma 2, della legge 386 del 1989, che legittima lo Stato ad istituire fondi per scopi determinati in materie provinciali, è riconosciuto il potere di utilizzare detti fondi secondo le proprie normative. Vanno, conseguentemente, annullati gli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002, nella parte in cui si applicano alla Provincia di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
28/02/2002
n. 70
art. 1
co.
28/02/2002
n. 70
art. 3
co.
28/02/2002
n. 70
art. 4
co.
28/02/2002
n. 70
art. 5
co.
28/02/2002
n. 70
art. 6
co.
28/02/2002
n. 70
art. 7
co.
28/02/2002
n. 70
art. 8
co.
28/02/2002
n. 70
art. 9
co.
28/02/2002
n. 70
art. 10
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 2
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5
co. 3
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 12
co. 2