Sentenza 264/2005 (ECLI:IT:COST:2005:264)
Massima numero 29510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29511


Titolo
SENT. 264/05 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELLO STATO - AUMENTO DEL CANONE - DETERMINAZIONE IN BASE AL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE NELL’ANNO 1993 - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CONDUTTORI DI IMMOBILI PUBBLICI E IN RELAZIONE AI CONDUTTORI DI IMMOBILI PRIVATI, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina censurata, modulando il suo impatto secondo modalità, non irragionevoli, di temperamento degli effetti sul rapporto di locazione in corso, sia diversificando gli incrementi in base alla consistenza del reddito dei conduttori, sia prevedendo la possibilità di recedere dal rapporto stesso, sia consentendo l’adempimento in più soluzioni e, infine, limitando l’aumento del canone locatizio ad una misura che non può superare la media dei prezzi praticati in regime di libero mercato, si sottrae alle censure dedotte. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 2, e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone (comma 1) che i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, valutati rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Tale comma dispone, a sua volta, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l’anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno di imposto 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito annuo, per il medesimo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire. Il comma 4 determina la decorrenza delle maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 dal 1° gennaio 1995.

- Sentenze citate: n. 89/1996 e n. 5/2000, n. 446/2002; ordinanza n. 327/2001; sentenze n. 393/2000 e 416/1999, 299 e 176/2000; sulla tutela dell’autonomia negoziale assicurata solo in via meramente indiretta, come strumento di libertà economica, v. sentenze citate nn. 393 e 70/2000, n. 268/1994, n. 241/1990 e n. 89/1984.

- Sulla irrilevanza degli inconvenienti di fatto nell’applicazione delle disposizioni denunciate, cfr. ordinanze nn. 155/2005 e 121/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1994  n. 724  art. 32  co. 1

legge  23/12/1994  n. 724  art. 32  co. 2

legge  23/12/1994  n. 724  art. 32  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte