Sentenza 240/2022 (ECLI:IT:COST:2022:240)
Massima numero 45220
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
19/10/2022; Decisione del
19/10/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, aggiungendo al suo comma 3, la lett. e-ter.), che prevede un «incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980». In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), una norma regionale incidente sull'assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni della tutela suddetta solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista (come accade nella Regione Puglia) e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. Pertanto, anche a voler ritenere che la norma impugnata, per la sua generica formulazione, si applichi agli interventi da realizzare in aree ora disciplinate dal PPTR, essa non prevede un'esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel piano, e può ben essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall'incremento dell'indice edificatorio - e soggette alla procedura disciplinata dal comma 3 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001 - debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del PPTR. Quanto poi agli interventi consentiti, essi non riguardano gli insediamenti residenziali in zona agricola, stante la formula usata dal legislatore che fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale. Pertanto si deve ritenere che la disposizione impugnata non deroghi ai limiti di densità edilizia stabiliti dalle norme interposte e non contrasti quindi con i principi fondamentali della materia del governo del territorio. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 54/2021 - mass. 43933).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., dell'art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che integra l'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, aggiungendo al suo comma 3, la lett. e-ter.), che prevede un «incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui all'articolo 51 della L.R. n. 56/1980». In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica (art. 145, comma 3, cod. beni culturali), una norma regionale incidente sull'assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni della tutela suddetta solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista (come accade nella Regione Puglia) e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. Pertanto, anche a voler ritenere che la norma impugnata, per la sua generica formulazione, si applichi agli interventi da realizzare in aree ora disciplinate dal PPTR, essa non prevede un'esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel piano, e può ben essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall'incremento dell'indice edificatorio - e soggette alla procedura disciplinata dal comma 3 dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 20 del 2001 - debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del PPTR. Quanto poi agli interventi consentiti, essi non riguardano gli insediamenti residenziali in zona agricola, stante la formula usata dal legislatore che fa chiaramente riferimento a fabbricati che devono avere destinazione produttiva, e non dunque residenziale. Pertanto si deve ritenere che la disposizione impugnata non deroghi ai limiti di densità edilizia stabiliti dalle norme interposte e non contrasti quindi con i principi fondamentali della materia del governo del territorio. (Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 54/2021 - mass. 43933).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
30/11/2021
n. 39
art. 5
co.
legge della Regione Puglia
27/07/2001
n. 20
art. 12
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 22/01/2004
n. 42
art. 145
co. 3