Sentenza 264/2005 (ECLI:IT:COST:2005:264)
Massima numero 29511
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29510
Titolo
SENT. 264/05 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELLO STATO - AGGIORNAMENTI DEL CANONE RIDETERMINATO NEL 1995 - CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALL’INTERA VARIAZIONE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AI CONDUTTORI CUI SI APPLICA LA LEGGE SULL’EQUO CANONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 264/05 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - IMMOBILI AD USO ABITATIVO DI PROPRIETÀ DELLO STATO - AGGIORNAMENTI DEL CANONE RIDETERMINATO NEL 1995 - CALCOLO EFFETTUATO IN BASE ALL’INTERA VARIAZIONE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE AI CONDUTTORI CUI SI APPLICA LA LEGGE SULL’EQUO CANONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il diverso trattamento in punto di rivalutazione annuale del canone adottato dal legislatore non può reputarsi irragionevole e discriminatorio rispetto al regime degli aggiornamenti del canone valido per i rapporti di locazione tra privati alla luce della maggior durata dei rapporti di locazione degli immobili di proprietà statale rispetto a quella, quadriennale, stabilita per gli immobili privati, stante la non omogeneità tra le situazioni poste a confronto, tenuto anche conto del limite posto dal comma 6 dello stesso art. 5, in base al quale l’ammontare complessivo del canone non può, in ogni caso, superare la media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, il quale prevede che il canone di locazione rideterminato nel 1995 venga aggiornato negli anni successivi in base all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Il diverso trattamento in punto di rivalutazione annuale del canone adottato dal legislatore non può reputarsi irragionevole e discriminatorio rispetto al regime degli aggiornamenti del canone valido per i rapporti di locazione tra privati alla luce della maggior durata dei rapporti di locazione degli immobili di proprietà statale rispetto a quella, quadriennale, stabilita per gli immobili privati, stante la non omogeneità tra le situazioni poste a confronto, tenuto anche conto del limite posto dal comma 6 dello stesso art. 5, in base al quale l’ammontare complessivo del canone non può, in ogni caso, superare la media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, il quale prevede che il canone di locazione rideterminato nel 1995 venga aggiornato negli anni successivi in base all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/10/1995
n. 415
art. 5
co. 7
legge
29/11/1995
n. 507
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte