Sentenza 266/2005 (ECLI:IT:COST:2005:266)
Massima numero 29514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29513


Titolo
SENT. 266/05 B. REGIONE PIEMONTE - IMPOSTE E TASSE - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - SOPRATTASSA A CARICO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE - CENSURA DI NORMA IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO', CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sollevate in riferimento all’art. 119 della Costituzione. La disposizione censurata di cui al numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996 è, infatti, inammissibile per irrilevanza, posto che il giudice 'a quo' non ne deve fare applicazione; mentre la questione relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  04/09/1996  n. 70  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte