Sentenza 266/2005 (ECLI:IT:COST:2005:266)
Massima numero 29514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
29513
Titolo
SENT. 266/05 B. REGIONE PIEMONTE - IMPOSTE E TASSE - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - SOPRATTASSA A CARICO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE - CENSURA DI NORMA IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO', CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
SENT. 266/05 B. REGIONE PIEMONTE - IMPOSTE E TASSE - TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI - SOPRATTASSA A CARICO DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E DELLE AZIENDE AGRI TURISTICO VENATORIE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE STATALE - CENSURA DI NORMA IRRILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO', CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sollevate in riferimento all’art. 119 della Costituzione. La disposizione censurata di cui al numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996 è, infatti, inammissibile per irrilevanza, posto che il giudice 'a quo' non ne deve fare applicazione; mentre la questione relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sollevate in riferimento all’art. 119 della Costituzione. La disposizione censurata di cui al numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996 è, infatti, inammissibile per irrilevanza, posto che il giudice 'a quo' non ne deve fare applicazione; mentre la questione relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
04/09/1996
n. 70
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte