Ordinanza 269/2005 (ECLI:IT:COST:2005:269)
Massima numero 29517
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 269/05. UNIVERSITÀ - MEDICI SPECIALIZZANDI AMMESSI ALLE SCUOLE NEGLI ANNI 1983-1991 - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO A FINI CONCORSUALI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI PRECEDENTEMENTE SPECIALIZZATI - QUESTIONE IRRILEVANTE BASATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 269/05. UNIVERSITÀ - MEDICI SPECIALIZZANDI AMMESSI ALLE SCUOLE NEGLI ANNI 1983-1991 - ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO A FINI CONCORSUALI - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MEDICI PRECEDENTEMENTE SPECIALIZZATI - QUESTIONE IRRILEVANTE BASATA SU PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO ERRONEO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11. La prospettazione del rimettente, infatti, secondo cui la norma impugnata sarebbe finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sicché la sua incompletezza si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei giudicati stessi, è erroneo, essendo palese che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati stessi e che per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a fini concorsuali, le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', derivanti dai suddetti giudicati, permangono immodificate.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 103, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione, dell’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui non prevede alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i medici destinatari dello stesso art. 11. La prospettazione del rimettente, infatti, secondo cui la norma impugnata sarebbe finalizzata all’integrale attuazione, in via legislativa, dei giudicati formatisi riguardo all’annullamento dei decreti emanati in attuazione del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sicché la sua incompletezza si risolverebbe in una ingiustificata violazione dei giudicati stessi, è erroneo, essendo palese che la norma impugnata è obiettivamente attuativa dei soli profili economici dei giudicati stessi e che per quanto riguarda l’assegnazione dei punteggi a fini concorsuali, le situazioni soggettive dei ricorrenti nei giudizi 'a quibus', derivanti dai suddetti giudicati, permangono immodificate.
Atti oggetto del giudizio
legge
19/10/1999
n. 370
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte