Sentenza 241/2022 (ECLI:IT:COST:2022:241)
Massima numero 45184
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SCIARRA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
10/11/2022; Decisione del
10/11/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Massime associate alla pronuncia:
45185
Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti - Sussistenza. (Classif. 114003).
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti - Sussistenza. (Classif. 114003).
Testo
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530).
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte