Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 I. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO - ORGANIZZAZIONE A RETE DEGLI IRCCS DEDICATI A PARTICOLARI DISCIPLINE - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO DELLA SALUTE, SENTITA LA CONFERENZA STATO-REGIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 270/05 I. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO - ORGANIZZAZIONE A RETE DEGLI IRCCS DEDICATI A PARTICOLARI DISCIPLINE - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO DELLA SALUTE, SENTITA LA CONFERENZA STATO-REGIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 43 della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della salute la determinazione dell'“organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline”, “sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Detta previsione risponde infatti ad una scelta non implausibile e compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che responsabilità del genere competono ad un organo che riesca ad avere una visione d'insieme della complessiva capacità e specificità degli IRCCS, anche in relazione alle mutevoli tendenze della ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale ed a livello comunitario. Tali considerazioni valgono a rendere ragione anche del motivo per il quale si prevede in materia una forma meno rigida di partecipazione regionale all'esercizio del potere del Ministro della salute.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 43 della legge n. 3 del 2003, secondo cui spetta al Ministro della salute la determinazione dell'“organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline”, “sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”. Detta previsione risponde infatti ad una scelta non implausibile e compatibile con gli artt. 117 e 118 Cost., dal momento che responsabilità del genere competono ad un organo che riesca ad avere una visione d'insieme della complessiva capacità e specificità degli IRCCS, anche in relazione alle mutevoli tendenze della ricerca scientifica in materia sanitaria a livello internazionale ed a livello comunitario. Tali considerazioni valgono a rendere ragione anche del motivo per il quale si prevede in materia una forma meno rigida di partecipazione regionale all'esercizio del potere del Ministro della salute.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/01/2003
n. 3
art. 43
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte