Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 N. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO - COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO - DESIGNAZIONE PER METÀ DAL MINISTRO DELLA SALUTE E PER METÀ DALLA REGIONE - NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - INDEBITA INGERENZA DEL MINISTERO IN COMPITI DI GESTIONE LOCALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 270/05 N. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DELEGA AL GOVERNO - COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI INDIRIZZO - DESIGNAZIONE PER METÀ DAL MINISTRO DELLA SALUTE E PER METÀ DALLA REGIONE - NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO - COMPETENZA ATTRIBUITA AL MINISTRO - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - INDEBITA INGERENZA DEL MINISTERO IN COMPITI DI GESTIONE LOCALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute». Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di “ricerca scientifica” che di “tutela della salute”, non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
E’ costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., l'art. 42, comma 1, lettera p) della legge n. 3 del 2003, limitatamente alle parole «designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della Regione» nonché, con riferimento al presidente dell'istituto, alle parole «nominato dal Ministro della salute». Infatti, la intervenuta modificazione del Titolo V della Costituzione, ed in particolare il riconoscimento di una competenza legislativa di tipo concorrente delle Regioni sia in tema di “ricerca scientifica” che di “tutela della salute”, non legittima ulteriormente una presenza obbligatoria per legge di rappresentanti ministeriali in ordinari organi di gestione di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali, né consente di giustificare in alcun modo, in particolare sotto il profilo del rispetto della competenza a dettare i principî fondamentali, che il legislatore statale determini quali siano le istituzioni pubbliche che possano designare la maggioranza del consiglio di amministrazione delle fondazioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/01/2003
n. 3
art. 42
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte