Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 P. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - FONDAZIONI E IRCCS NON TRASFORMATI - DISCIPLINA DEGLI ENTI FONDATORI E DEGLI ENTI PARTECIPANTI, PROFILI ORGANIZZATIVI VARI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - DENUNCIATA ECCESSIVA ANALITICITÀ DELLE DISPOSIZIONI, CON LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 270/05 P. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - FONDAZIONI E IRCCS NON TRASFORMATI - DISCIPLINA DEGLI ENTI FONDATORI E DEGLI ENTI PARTECIPANTI, PROFILI ORGANIZZATIVI VARI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - DENUNCIATA ECCESSIVA ANALITICITÀ DELLE DISPOSIZIONI, CON LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 11 del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti la previsione di una nuova tipologia di persona giuridica, la Fondazione IRCCS di diritto pubblico, esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa, pur nel riconoscimento di una sua autonoma potestà statutaria, così come l'eventuale permanenza di alcuni IRCCS che non si possano trasformare in Fondazioni richiede che ad essi si dia comunque un sicuro assetto organizzativo, di cui finora non disponevano a causa delle loro complesse e tormentate evoluzioni normative. D’altra parte le disposizioni denunciate lasciano spazio ad una serie di specificazioni che potranno essere operate tramite la potestà statutaria delle Fondazioni.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 11 del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti la previsione di una nuova tipologia di persona giuridica, la Fondazione IRCCS di diritto pubblico, esige necessariamente una disciplina uniforme della sua fondamentale caratterizzazione organizzativa, pur nel riconoscimento di una sua autonoma potestà statutaria, così come l'eventuale permanenza di alcuni IRCCS che non si possano trasformare in Fondazioni richiede che ad essi si dia comunque un sicuro assetto organizzativo, di cui finora non disponevano a causa delle loro complesse e tormentate evoluzioni normative. D’altra parte le disposizioni denunciate lasciano spazio ad una serie di specificazioni che potranno essere operate tramite la potestà statutaria delle Fondazioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 2
co. 2
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 2
co. 3
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte