Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29532
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 Q. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTI E COLLEGI SINDACALI DELLE FONDAZIONI - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - NORME INGIUSTIFICATAMENTE DETTAGLIATE E INVASIVE DELL’AUTONOMIA DELLE FONDAZIONI E DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE, INDEBITA INGERENZA MINISTERIALE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DI ENTI NON PIÙ STATALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 270/05 Q. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTI E COLLEGI SINDACALI DELLE FONDAZIONI - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - NORME INGIUSTIFICATAMENTE DETTAGLIATE E INVASIVE DELL’AUTONOMIA DELLE FONDAZIONI E DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE, INDEBITA INGERENZA MINISTERIALE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DI ENTI NON PIÙ STATALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore», e l'art. 3, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente». Ciò in quanto dette disposizioni pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «dei quali tre designati dal Ministro della salute, tre dal Presidente della Regione e uno dal Comune in cui insiste la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, se si tratta di Comune con più di diecimila abitanti, ovvero dalla Conferenza dei Sindaci, qualora il Comune abbia dimensione demografica inferiore», e l'art. 3, comma 3, dello stesso d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «nominati dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione competente». Ciò in quanto dette disposizioni pretendono di riservare, mediante obblighi legislativi, alcune designazioni ministeriali in ordinari organi di gestione o di controllo di enti pubblici che non appartengono più all'area degli enti statali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 3
co. 2
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte