Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29518  29519  29520  29521  29522  29523  29524  29525  29526  29527  29528  29529  29530  29531  29532  29533  29535  29536  29537  29538  29539  29540  29541  29542  29543  29544


Titolo
SENT. 270/05 S. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI DELLE FONDAZIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - NORME INGIUSTIFICATAMENTE DETTAGLIATE E INVASIVE DELL’AUTONOMIA DELLE FONDAZIONI E DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE, INDEBITA INGERENZA MINISTERIALE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DI ENTI NON PIÙ STATALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università». Ciò in considerazione del carattere ingiustificatamente dettagliato della disposizione, invasiva dell’autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, nonché dell’indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/10/2003  n. 288  art. 4  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte