Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29534
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 S. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI DELLE FONDAZIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - NORME INGIUSTIFICATAMENTE DETTAGLIATE E INVASIVE DELL’AUTONOMIA DELLE FONDAZIONI E DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE, INDEBITA INGERENZA MINISTERIALE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DI ENTI NON PIÙ STATALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 270/05 S. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - COMPOSIZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI ORGANI DELLE FONDAZIONI - RICORSI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E MARCHE - NORME INGIUSTIFICATAMENTE DETTAGLIATE E INVASIVE DELL’AUTONOMIA DELLE FONDAZIONI E DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE, INDEBITA INGERENZA MINISTERIALE NELLA GESTIONE E CONTROLLO DI ENTI NON PIÙ STATALI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università». Ciò in considerazione del carattere ingiustificatamente dettagliato della disposizione, invasiva dell’autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, nonché dell’indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali.
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003, limitatamente alle parole «di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo di rappresentanza delle autonomie locali. In casi di strutture nelle quali insiste la prevalenza del corso formativo della Facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell'art. 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Università». Ciò in considerazione del carattere ingiustificatamente dettagliato della disposizione, invasiva dell’autonomia delle Fondazioni e della potestà legislativa regionale, nonché dell’indebita ingerenza ministeriale nella gestione e controllo di enti non più statali.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte