Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 T. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - PROGETTI GESTITI MEDIANTE ORGANIZZAZIONE A RETE - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SALUTE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 270/05 T. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - PROGETTI GESTITI MEDIANTE ORGANIZZAZIONE A RETE - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTRO DELLA SALUTE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., là dove prevede la possibilità che parte dei finanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, siano destinati dal Ministro della salute al “finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete”. Infatti, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere non fondate le questioni legittimità proposte avverso l'art. 43 della legge n. 3 del 2003 (v. massima I) e l'art. 42, comma 1, lettera f), della medesima legge (v. massima L), è evidente che la previsione in questione concretizza uno degli strumenti attribuiti al Ministro della salute sulla base dell'art. 118, primo comma, Cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 288 del 2003, sollevata in relazione agli artt. 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., là dove prevede la possibilità che parte dei finanziamenti di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, siano destinati dal Ministro della salute al “finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazione a rete”. Infatti, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto a ritenere non fondate le questioni legittimità proposte avverso l'art. 43 della legge n. 3 del 2003 (v. massima I) e l'art. 42, comma 1, lettera f), della medesima legge (v. massima L), è evidente che la previsione in questione concretizza uno degli strumenti attribuiti al Ministro della salute sulla base dell'art. 118, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte