Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 BB. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - CONTROLLO AMMINISTRATIVO PREVENTIVO SUGLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI IRCCS ESERCITATO DA APPOSITI ORGANI STATALI (COMITATI PERIFERICI DI VIGILANZA) - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INGIUSTIFICATO INTERVENTO MINISTERIALE, LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 270/05 BB. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - CONTROLLO AMMINISTRATIVO PREVENTIVO SUGLI ATTI FONDAMENTALI DEGLI IRCCS ESERCITATO DA APPOSITI ORGANI STATALI (COMITATI PERIFERICI DI VIGILANZA) - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INGIUSTIFICATO INTERVENTO MINISTERIALE, LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE E AMMINISTRATIVE DELLE REGIONI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, che prevede un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala regionale. Un controllo del genere, ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo all'interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come “enti pubblici nazionali”. Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti nell'ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo.
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l'art. 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 288 del 2003, che prevede un vero e proprio controllo amministrativo di tipo preventivo sugli atti fondamentali degli IRCCS, controllo affidato ad appositi organi statali (i Comitati periferici di vigilanza) operanti su scala regionale. Un controllo del genere, ormai escluso sia per le Regioni che per gli enti locali dalla intervenuta abrogazione degli stessi artt. 125 e 130 della Costituzione, potrebbe essere ammissibile solo all'interno di una ricostruzione, che si è già esclusa, degli IRCCS come “enti pubblici nazionali”. Ma essendo gli istituti in esame enti pubblici operanti nell'ambito regionale, non è configurabile alcun controllo di questo tipo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 16
co. 1
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 16
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte