Sentenza 242/2022 (ECLI:IT:COST:2022:242)
Massima numero 45162
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  09/11/2022;  Decisione del  09/11/2022
Deposito del 01/12/2022; Pubblicazione in G. U. 07/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45163  45164  45165  45166


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Disposizioni impugnate - Rinvio, nella deliberazione a impugnare, alla relazione allegata, comprensiva delle norme indicate dall'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La deliberazione indicata richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in più passaggi all'intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli successivi. Impugnandoli, dunque, l'Avvocatura generale dello Stato si è senz'altro mantenuta all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. (Precedente: S. 177/2020 - mass. 43372).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  30/11/2021  n. 36  art. 7  co. 2

legge della Regione Puglia  30/11/2021  n. 36  art. 7  co. 3

legge della Regione Puglia  30/11/2021  n. 36  art. 7  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte