Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29542
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29518  29519  29520  29521  29522  29523  29524  29525  29526  29527  29528  29529  29530  29531  29532  29533  29534  29535  29536  29537  29538  29539  29540  29541  29543  29544


Titolo
SENT. 270/05 DD. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - DISCIPLINA INTEGRATIVA DELLE FONDAZIONI IRCCS - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti, in assenza di una esplicita disciplina, statale o regionale, è legittimo il rinvio alle disposizioni del codice civile a proposito delle persone giuridiche, purché sia ovviamente compatibile con quanto stabilito dal d.lgs. n. 288 del 2003. La disposizione denunciata non esclude, quindi, che le singole Regioni possano esercitare i propri poteri normativi in materia, in funzione integrativa di quanto determinato in tema di ordinamento delle Fondazioni IRCCS dal decreto delegato.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  16/10/2003  n. 288  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte