Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 EE. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - ISTITUTI NON TRASFORMATI - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO - DETERMINAZIONE CON ATTO DI INTESA STATO-REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 270/05 EE. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO - ISTITUTI NON TRASFORMATI - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO - DETERMINAZIONE CON ATTO DI INTESA STATO-REGIONI - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti, considerando quanto stabilito nella lettera p) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, emerge che sono gli IRCCS non trasformati in fondazioni i soggetti che devono comunque adeguare la loro organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni principî della delega e che quindi l'intesa di cui al denunciato art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 rappresenta semplicemente una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero territorio nazionale, di quali debbano essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali. Ciò, peraltro, non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo anche in questo particolare settore.
- L’interpretazione dei decreti legislativi deve essere compiuta anche considerando quanto contenuto nelle disposizioni di delega legislativa, v. citate sentenze n. 125/2003 e n. 15/1999.
Non è fondata, in relazione all’art. 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003. Infatti, considerando quanto stabilito nella lettera p) del comma 1 dell'art. 42 della legge n. 3 del 2003, emerge che sono gli IRCCS non trasformati in fondazioni i soggetti che devono comunque adeguare la loro organizzazione ed il loro funzionamento ad alcuni principî della delega e che quindi l'intesa di cui al denunciato art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 288 del 2003 rappresenta semplicemente una modalità di determinazione, condivisa fra Stato e Regioni ed uniforme sull'intero territorio nazionale, di quali debbano essere le caratteristiche comuni di questa categoria residuale di istituti, ovviamente nel rispetto di quanto determinato a livello delle fonti primarie statali. Ciò, peraltro, non esclude che in ambiti ulteriori ciascuna Regione possa esercitare il proprio potere legislativo anche in questo particolare settore.
- L’interpretazione dei decreti legislativi deve essere compiuta anche considerando quanto contenuto nelle disposizioni di delega legislativa, v. citate sentenze n. 125/2003 e n. 15/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
16/10/2003
n. 288
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte