Sentenza 270/2005 (ECLI:IT:COST:2005:270)
Massima numero 29544
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 270/05 FF. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONI IRCCS E ISTITUTI NON TRASFORMATI - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PER RIPIANARE DEBITI PREGRESSI - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 270/05 FF. RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA - ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - FONDAZIONI IRCCS E ISTITUTI NON TRASFORMATI - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PER RIPIANARE DEBITI PREGRESSI - AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE - RICORSO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione all’art. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 236, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Infatti, da un lato, la disposizione in questione può essere qualificata come principio fondamentale in ordine alla gestione del patrimonio degli IRCCS, dall'altro, il potere ministeriale circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura come potere amministrativo di autorizzazione da esercitare nei confronti del singolo ente e fondato su esigenze unitarie e non come potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.
Non è fondata, in relazione all’art. 117, terzo e sesto comma, e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 236, del d.lgs. n. 288 del 2003, nella parte in cui autorizza le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati ad alienare i beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare i debiti pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003, stabilendo che «le modalità di attuazione sono autorizzate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». Infatti, da un lato, la disposizione in questione può essere qualificata come principio fondamentale in ordine alla gestione del patrimonio degli IRCCS, dall'altro, il potere ministeriale circa le modalità di attuazione delle operazioni di alienazione si configura come potere amministrativo di autorizzazione da esercitare nei confronti del singolo ente e fondato su esigenze unitarie e non come potere normativo in deroga al riparto delle competenze regolamentari di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 4
co. 236
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte