Sentenza 271/2005 (ECLI:IT:COST:2005:271)
Massima numero 29547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29545  29546


Titolo
SENT. 271/05 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE - TUTELA DEI DATI PERSONALI - REALIZZAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI PER L’INTERSCAMBIO DEI DATI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN TEMA DI COORDINAMENTO INFORMATICO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in relazione all’art. 117 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 della legge della Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11. Infatti la dichiarazione d'incostituzionalità del primo comma dell'art. 13 (v. massima B), nel senso del doveroso rispetto da parte del Sistema informativo regionale (SIR) della legislazione statale in materia, consente di ritenere che la disposizione di cui al citato art. 14 della medesima legge regionale è meramente attuativa dell'art. 13, dal momento che definisce solo alcune modalità di funzionamento del sistema informativo regionale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  24/05/2004  n. 11  art. 13  co. 2

legge della Regione Emilia Romagna  24/05/2004  n. 11  art. 13  co. 3

legge della Regione Emilia Romagna  24/05/2004  n. 11  art. 14  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte