Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere di disposizioni della Regione Puglia che pongono a carico del SSR l'analisi genomica avanzata, effettuata anche prima del sospetto diagnostico e al di fuori dei presidi della Rete nazionale, disponendo, nel caso, una consulenza specialistica nonché il riferimento del paziente ad appositi centri). (Classif. 111012).
La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. (Precedente: S. 200/2022 - mass. 44982).
(Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m, e terzo, Cost., in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 124 del 1998, all'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, e all'Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 - degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021. che, rispettivamente, disponevano l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per l'istituito servizio di analisi genomica avanzata - ESOMA e prevedevano, in caso d'identificazione di mutazione genetica, una consulenza specialistica nonché il riferimento del paziente, con malattia genetica e rara, ad appositi centri. Da un lato, le disposizioni impugnate - alla luce sia di quanto riferito nella nota del 13 ottobre 2022 dell'ASL Bari, sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative - non hanno ancora trovato applicazione; dall'altro, si deve ritenere che lo ius superveniens, costituito dall'art. 7, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, abbia emendato le disposizioni impugnate rimuovendo i vulnera denunciati, in parte rinviando alla disciplina generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia, non di novarla, in parte non occupandosi più della consulenza specialistica sulla quale si appuntavano le doglianze).