Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 H. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - COMMISSIONE GOVERNATIVA DI GARANZIA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 H. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - QUOTE INDIVIDUALI ASSEGNATE A CIASCUN PRODUTTORE - SUPERAMENTO - APPLICAZIONE DI UN PRELIEVO SUPPLEMENTARE - COMMISSIONE GOVERNATIVA DI GARANZIA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE PER MANCATO COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE, LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFICIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Ed invero la disposizione impugnata, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative, risponde alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi presi in considerazione per assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte. Né sussiste la necessità di un coinvolgimento delle Regioni poiché, da un lato, la composizione della Commissione di garanzia risponde ad evidenti ragioni di “terzietà”, che stanno poi alla base della scelta, come componenti del predetto organismo collegiale, anche di soggetti già facenti parte della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997); dall'altro, la tipologia delle attività attribuite alla Commissione esclude che possano sussistere interferenze con competenze regionali inerenti allo specifico territorio di riferimento.
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 5, 11, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Ed invero la disposizione impugnata, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative, risponde alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della effettiva quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi presi in considerazione per assicurare la corretta esecuzione del regime comunitario delle quote latte. Né sussiste la necessità di un coinvolgimento delle Regioni poiché, da un lato, la composizione della Commissione di garanzia risponde ad evidenti ragioni di “terzietà”, che stanno poi alla base della scelta, come componenti del predetto organismo collegiale, anche di soggetti già facenti parte della Commissione governativa d'indagine in materia di quote latte (istituita ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 11 del 1997); dall'altro, la tipologia delle attività attribuite alla Commissione esclude che possano sussistere interferenze con competenze regionali inerenti allo specifico territorio di riferimento.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 4
co.
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte