Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 L. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE LATTE CONFLUITE NELLA RISERVA NAZIONALE - RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO PRECEDENTEMENTE VENDUTO O AFFITTATO LE PROPRIE QUOTE - ESCLUSIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, i quali nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi, volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. Orbene l'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1 bis). Né può ritenersi necessario un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 21

legge  27/04/1999  n. 118  art.   co. 

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte