Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 L. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE LATTE CONFLUITE NELLA RISERVA NAZIONALE - RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO PRECEDENTEMENTE VENDUTO O AFFITTATO LE PROPRIE QUOTE - ESCLUSIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 272/05 L. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - DISCIPLINA DELLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE LATTE CONFLUITE NELLA RISERVA NAZIONALE - RIASSEGNAZIONE DELLE QUOTE AI PRODUTTORI CHE ABBIANO PRECEDENTEMENTE VENDUTO O AFFITTATO LE PROPRIE QUOTE - ESCLUSIONE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, i quali nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi, volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. Orbene l'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1 bis). Né può ritenersi necessario un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, i quali nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi, volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. Orbene l'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1 bis). Né può ritenersi necessario un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 21
legge
27/04/1999
n. 118
art.
co.
decreto-legge
01/03/1999
n. 43
art. 1
co. 21
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte