Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Impossibilità, per le Regioni sottoposte al piano, di incrementare le spese non obbligatorie - Vincolo espressione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. (Classif. 231008).
L'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie, in quanto i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. La previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altresì conseguentemente e congiuntamente gli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m), Cost., erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 166/2020; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41882).