Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 Q. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA E ALLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI INDAGINE - ACCERTAMENTO, AGGIORNAMENTO E RELATIVA PUBBLICAZIONE DEGLI EFFETTIVI QUANTITATIVI DI LATTE PRODOTTO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, MANCATA CONCERTAZIONE CON LE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 272/05 Q. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA E ALLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI INDAGINE - ACCERTAMENTO, AGGIORNAMENTO E RELATIVA PUBBLICAZIONE DEGLI EFFETTIVI QUANTITATIVI DI LATTE PRODOTTO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, MANCATA CONCERTAZIONE CON LE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione da parte dell’AIMA delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera c). Né, al riguardo, appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni, poiché la norma in esame non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali. Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera d): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. L'attribuzione, poi, alla Commissione governativa d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi, le tipologie contrattuali da considerare anomale – a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali – è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità verificatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti.
- Sulla disciplina delle funzioni attribuite alla Commissione governativa di indagine, v. citata pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione da parte dell’AIMA delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera c). Né, al riguardo, appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni, poiché la norma in esame non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali. Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera d): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. L'attribuzione, poi, alla Commissione governativa d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi, le tipologie contrattuali da considerare anomale – a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali – è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità verificatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti.
- Sulla disciplina delle funzioni attribuite alla Commissione governativa di indagine, v. citata pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 2
co. 1
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
decreto-legge
01/12/1998
n. 411
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte