Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 Q. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA E ALLA COMMISSIONE GOVERNATIVA DI INDAGINE - ACCERTAMENTO, AGGIORNAMENTO E RELATIVA PUBBLICAZIONE DEGLI EFFETTIVI QUANTITATIVI DI LATTE PRODOTTO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA ARBITRARIETÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, MANCATA CONCERTAZIONE CON LE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 41, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti risponde ad ineludibili esigenze unitarie la rideterminazione da parte dell’AIMA delle quote a seguito della verificata non compatibilità tra la quantità di latte commercializzato e la consistenza di stalla accertata (art. 2, comma 1, lettera c). Né, al riguardo, appare necessaria l'attivazione di procedure di concertazione con le Regioni, poiché la norma in esame non prevede una generalizzata rideterminazione degli effettivi quantitativi di latte prodotto, bensì garantisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una adeguata considerazione delle specificità territoriali. Allo stesso modo risulta non lesiva di attribuzioni regionali la previsione di cui alla lettera d): la norma, infatti, incide indirettamente su istituti di diritto privato la cui regolamentazione spetta al legislatore statale in considerazione della necessità di garantire un trattamento uniforme sull'intero territorio nazionale. L'attribuzione, poi, alla Commissione governativa d'indagine del compito di individuare, anche in riferimento a periodi trascorsi, le tipologie contrattuali da considerare anomale – a prescindere dall'incidenza diretta o indiretta su poteri regionali – è strettamente funzionale all'espletamento dei compiti di accertamento delle modalità di gestione delle quote, nonché delle irregolarità verificatesi nella commercializzazione, al fine di imputare agli allevatori la determinazione dei quantitativi effettivamente prodotti.

- Sulla disciplina delle funzioni attribuite alla Commissione governativa di indagine, v. citata pronuncia della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 2  co. 1

legge  27/01/1998  n. 5  art.   co. 

decreto-legge  01/12/1998  n. 411  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte