Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29567  29568  29569  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 U. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE LATTIERE PER I PERIODI 1997-1998 E 1998-1999 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost. nonché alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla legge n. 59 del 1997, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto al comma 2 dell’art. 4, tale disposizione – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale. Infine, con riferimento all'art. 5, comma 1, va rilevato come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo.

- Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 4  co. 1

legge  27/01/1998  n. 5  art.   co. 

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 4  co. 2

decreto-legge  01/12/1997  n. 411  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

legge  28/03/1997  n. 81  art.   

legge  03/07/1997  n. 204  art.   

decreto legislativo  04/06/1997  n. 143  art.   

legge  15/03/1997  n. 59  art.