Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 U. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE LATTIERE PER I PERIODI 1997-1998 E 1998-1999 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 272/05 U. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA - ACCERTAMENTO E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEI PRODUTTORI E DEI QUANTITATIVI IN RELAZIONE ALLE CAMPAGNE LATTIERE PER I PERIODI 1997-1998 E 1998-1999 - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA INTRODUZIONE DI NORME RETROATTIVE IN RELAZIONE A FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost. nonché alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla legge n. 59 del 1997, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto al comma 2 dell’art. 4, tale disposizione – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale. Infine, con riferimento all'art. 5, comma 1, va rilevato come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo.
- Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Non è fondata, in relazione agli artt. 5, 117 e 118 Cost. nonché alla legge n. 81 del 1997, alla legge n. 204 del 1997, al d.lgs. n. 143 del 1997 e alla legge n. 59 del 1997, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. Infatti la disciplina delle funzioni di accertamento e aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali ad una efficace operatività del prelievo supplementare sul latte, nonché in generale ad una applicazione corretta della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale. Quanto al comma 2 dell’art. 4, tale disposizione – stabilendo le modalità procedurali attraverso le quali gli acquirenti devono trasmettere le proprie dichiarazioni relative al latte che è stato loro consegnato dai produttori – costituisce attuazione di quanto prescritto dall'art. 3, paragrafo 2, del reg. CEE n. 536/1993 della Commissione datato 9 marzo 1993: non potendo tale attuazione essere ritardata in considerazione del fatto che l'attività dell'acquirente e il controllo sulla stessa è essenziale per garantire il corretto funzionamento sull'intero territorio nazionale del complessivo meccanismo che presiede al regime delle quote latte, si giustifica, sul piano costituzionale, la disciplina di dettaglio prescritta dal legislatore statale. Infine, con riferimento all'art. 5, comma 1, va rilevato come il legislatore statale potesse, nell'esercizio non irragionevole della propria discrezionalità, attribuire all'AIMA funzioni amministrative in via dichiaratamente provvisoria, per esigenze unitarie connesse al corretto avvio della campagna 1998-1999, anche in relazione a tale ultimo periodo.
- Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 4
co. 1
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 4
co. 2
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 28/03/1997
n. 81
art.
legge 03/07/1997
n. 204
art.
decreto legislativo 04/06/1997
n. 143
art.
legge 15/03/1997
n. 59
art.