Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
23/06/2005; Decisione del
23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Titolo
SENT. 272/05 V. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - SOPPRESSIONE DELLA COMPENSAZIONE PER APL - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA RETROATTIVITÀ CON LESIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PERIODIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PRODUZIONE LATTIERA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 272/05 V. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - SOPPRESSIONE DELLA COMPENSAZIONE PER APL - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA RETROATTIVITÀ CON LESIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO DI PERIODIZZAZIONE DELLE CAMPAGNE DI PRODUZIONE LATTIERA, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI E INTERFERENZA CON L’ATTIVITÀ PROGRAMMATORIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. E’ infatti legittima la scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale - con soppressione della compensazione per APL -, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale. La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente, in quanto la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi satisfattiva delle pretese regionali, in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale, a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori. Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale – cui non sono attribuiti poteri discrezionali – che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile. Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame (comma 1), va ribadita l’interpretazione seguita dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato». In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1 bis, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla evocata declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti.
- Sulla legittimità del sistema della compensazione nazionale, v. citate sentenze n. 424/1999 e n. 398/1998, punti 9 e 11 del 'Considerato in diritto'.
- Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 5 del 1998. E’ infatti legittima la scelta compiuta dal legislatore statale di introdurre il sistema della compensazione nazionale - con soppressione della compensazione per APL -, in ragione della necessità di adeguare la normativa italiana alle determinazioni comunitarie e di prevedere un meccanismo operativo che, per la infrazionabilità dell'interesse allo stesso sotteso, operi necessariamente sull'intero territorio nazionale. La previsione poi introdotta dalla legge di conversione della possibilità attribuita all'AIMA di valutare comparativamente i risultati della compensazione nazionale e per APL non è lesiva delle attribuzioni della Regione ricorrente, in quanto la suddetta regolamentazione per il periodo 1995-1996 doveva comunque ritenersi satisfattiva delle pretese regionali, in quanto prevede, all'esito della comparazione, l'applicazione del metodo nazionale o di quello provinciale, a seconda di quale dei due consenta un prelievo supplementare meno oneroso per i produttori. Né appare costituzionalmente necessario garantire un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di un procedimento caratterizzato da una disamina obiettiva dei dati acquisiti dall'ente statale – cui non sono attribuiti poteri discrezionali – che consente di raggiungere un risultato oggettivamente verificabile. Per quanto attiene, invece, alla censura relativa alla retroattività delle rettifiche disposta dalla norma in esame (comma 1), va ribadita l’interpretazione seguita dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 consentono alle autorità nazionali, successivamente alla campagna lattiera interessata, di effettuare le rettifiche necessarie a far sì «che la produzione esonerata da prelievo supplementare di uno Stato membro non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato». In ordine, infine, alla doglianza che ha investito il comma 1 bis, la stessa non è fondata, non solo perché nella prospettazione regionale assume una connotazione consequenziale alla evocata declaratoria di incostituzionalità del comma 1, ma anche perché tale disposizione costituisce adempimento dell'obbligo comunitario di comunicare in tempi necessariamente rapidi tutte le modifiche dei dati che possano condurre ad una rettifica dei prelievi dovuti.
- Sulla legittimità del sistema della compensazione nazionale, v. citate sentenze n. 424/1999 e n. 398/1998, punti 9 e 11 del 'Considerato in diritto'.
- Sulla interpretazione della normativa comunitaria, v. citata sentenza della Corte di giustizia europea, sez. VI, 25 marzo 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 3
co. 1
legge
27/01/1998
n. 5
art.
co.
decreto-legge
01/12/1997
n. 411
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte