Sentenza 272/2005 (ECLI:IT:COST:2005:272)
Massima numero 29569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPOTOSTI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  23/06/2005;  Decisione del  23/06/2005
Deposito del 07/07/2005; Pubblicazione in G. U. 13/07/2005
Massime associate alla pronuncia:  29548  29549  29550  29551  29552  29553  29554  29555  29556  29557  29558  29559  29560  29561  29562  29563  29564  29565  29566  29567  29568  29570  29571  29572  29573  29574  29575  29576  29577  29578  29579  29580  29581  29582  29583  29584  29585  29586  29587  29588  29589  29590  29591  29592


Titolo
SENT. 272/05 AA. AGRICOLTURA E ZOOTECNIA - REGIME DELLE QUOTE LATTE - COMPENSAZIONE CONSENTITA A CIASCUNO STATO MEMBRO TRA QUANTITATIVI NON UTILIZZATI DA TALUNI PRODUTTORI E QUANTITATIVI PRODOTTI IN ECCESSO DA ALTRI - FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALL’AIMA IN RELAZIONE A CAMPAGNE LATTIERE CONCLUSE - CRITERI E ORDINI DI PRIORITÀ - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - DENUNCIATA DETERMINAZIONE DEI CRITERI SENZA COINVOLGIMENTO DELLE REGIONI, DISCRIMINAZIONE TRA REGIONI, ILLOGICITÀ, LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI, ANCHE NELLA MATERIA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 6, 8, 9 e 21-ter, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Infatti la norma, oggetto dello scrutinio di costituzionalità, pur riproducendo sostanzialmente il contenuto della disposizione di cui all'art. 2, comma 168, della legge n. 662 del 1996, già caducata, si sottrae alle censure nei termini in cui le stesse sono state formulate dalla ricorrente, poiché dalla documentazione acquisita a seguito dell'ordinanza istruttoria del 15 dicembre 1999 risulta che sul disegno di legge, il cui contenuto è stato poi trasfuso nel testo delle disposizioni in esame, esaminato in via d'urgenza e approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 febbraio 1999, la Conferenza permanente ha formulato apposito parere. In considerazione di ciò deve ritenersi esente dai profili di incostituzionalità anche il comma 21-ter, con il quale il legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità, modulata in attuazione di precisi obblighi comunitari, ha esteso la validità di tali criteri anche al periodo 1999-2000. Vanno infine disattese le censure formulate nei confronti del comma 6 dell'art. 1, considerata la natura strettamente consequenziale della disposizione in esame rispetto a quelle esaminate.

- Sulla c.d. procedura della compensazione nazionale della produzione lattiera eccedentaria, v. citata sentenza n. 398/1998.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 6

legge  27/04/1999  n. 118  art.   co. 

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 8

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 9

decreto-legge  01/03/1999  n. 43  art. 1  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte